
La collaborazione della CDPE si basa su accordi intercantonali giuridicamente vincolanti, ai sensi dell’articolo 48 della Costituzione federale. Questi trattati sono designati come «accordi intercantonali» o «concordati». La CDPE attua i concordati ed emana il necessario diritto d'esecuzione.
Raccolta delle basi giuridiche della CDPE